Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atto n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in vigore nello stesso giorno, rappresenta una riforma significativa del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo accordo unifica e sostituisce i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, stabilendo nuovi contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione obbligatoria. Le parole chiave di questa riforma sono “struttura” e “qualità”, con l’obiettivo di rendere la formazione più aderente alle situazioni concrete e misurabile nella sua efficacia reale.
Ecco come l’Accordo Stato-Regioni 2025 ridefinisce ruoli, responsabilità e sanzioni:
- Ridefinizione dei Ruoli e Nuovi Obblighi Formativi:
- Datori di Lavoro:
- Una delle novità centrali è l’ introduzione del corso obbligatorio per i datori di lavoro, finora non previsto. Questo percorso formativo ha una durata di 16 ore e deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. È previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore (“cantieri”) per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento è quinquennale, della durata di almeno 6 ore. Questo cambiamento eleva la sicurezza a una competenza dirigenziale.
- Per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (DL SPP), la formazione prevede un modulo comune di 8 ore più moduli integrativi specifici per alcuni settori (ad es., Agricoltura, Pesca, Costruzioni, Chimico-Petrolchimico).
- Preposti:
- Il corso base per preposti aumenta da 8 a 12 ore.
- L’ aggiornamento diventa più frequente, passando da ogni 5 anni a ogni 2 anni, mantenendo una durata di 6 ore.
- Sono stati introdotti nuovi contenuti, come il riconoscimento della figura del preposto e i suoi obblighi in caso di appalti o interferenze.
- Dirigenti:
- La durata del corso per dirigenti si riduce da 16 a 12 ore.
- È previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore “cantieri” per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili.
- L’aggiornamento quinquennale di 6 ore rimane invariato.
- Lavoratori:
- Per la formazione generale e specifica dei lavoratori, non ci sono cambiamenti sostanziali in termini di durata, contenuti e scadenze, ma le novità riguardano le modalità di erogazione e la documentazione obbligatoria.
- Viene rimosso il riferimento ai 60 giorni entro cui completare la formazione dopo l’assunzione, chiarendo inequivocabilmente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere qualsiasi mansione.
- La formazione specifica per lavoratori in attività a basso rischio può essere erogata in modalità e-learning anche per lavoratori di aziende a rischio medio o alto che non operano nei reparti produttivi.
- RSPP e ASPP:
- I corsi non hanno subito cambiamenti significativi in termini di durata o frequenza dell’aggiornamento, ma sono state introdotte alcune modifiche nei contenuti delle unità didattiche.
- È stata introdotta l’estensione del principio del quinquennio mobile per l’aggiornamento.
- L’RSPP ha una funzione consulenziale di proposta di programmi formativi al datore di lavoro, senza assumere responsabilità diretta nella gestione o erogazione, che rimane in capo al datore di lavoro.
- Coordinatori per la Sicurezza (CSP/CSE):
- Non ci sono cambiamenti significativi, se non alcuni aggiornamenti nei contenuti del corso.
- Lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati:
- L’Accordo introduce requisiti specifici per la formazione obbligatoria, estendendo l’obbligo anche a datori di lavoro e lavoratori autonomi.
- La durata minima è di 12 ore (4 teoria + 8 pratica), con aggiornamento quinquennale di 4 ore. Non è ammessa la modalità e-learning o videoconferenza per la formazione base e aggiornamento, richiedendo la presenza fisica.
- Operatori addetti all’utilizzo di attrezzature:
- Non è prevista la modalità e-learning per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature (es. piattaforme elevabili, carrelli elevatori).
- Sono stati introdotti nuovi corsi di abilitazione per attrezzature come la macchina agricola raccoglifrutta, i caricatori per movimentazione materiali e i carroponte.
- Vengono modificate le durate di alcuni moduli, ad esempio il modulo giuridico di 1 ora viene eliminato e il modulo teorico-tecnico aumenta di 1 ora.
- Responsabilità e Organizzazione dei Corsi:
- Soggetti Formatori:
- L’Accordo disciplina i soggetti formatori, che si dividono in istituzionali, accreditati (con almeno tre anni di esperienza documentata, salvo eccezioni per lavoratori, preposti e dirigenti) e altri soggetti (fondi interprofessionali, organismi paritetici, associazioni sindacali).
- Devono disporre di un sistema di gestione LMS (Learning Management System) per il tracciamento delle attività e utilizzare pacchetti SCORM per i moduli e-learning.
- Devono avvalersi di un docente qualificato, di un responsabile del progetto formativo (docente qualificato con almeno 3 anni di esperienza) e di un tutor (obbligatorio per e-learning e videoconferenza).
- È obbligatoria la redazione di un progetto formativo dettagliato (“documento progettuale”) per ogni corso, che descriva obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti didattici e attività di tutoraggio.
- Il numero massimo di partecipanti per le parti teoriche è ridotto da 35 a 30, mentre il rapporto docente/partecipante per le attività pratiche resta di 1:6.
- I partecipanti devono aver frequentato almeno il 90% delle ore previste per essere ammessi alla verifica finale.
- È obbligatorio tenere un registro delle presenze e predisporre un Verbale delle verifiche finali.
- Gli attestati di formazione, con validità nazionale, devono contenere informazioni specifiche (soggetto formatore, dati anagrafici, tipologia corso, durata, modalità, firma, data e luogo).
- Introduzione del ” fascicolo del corso “, un insieme di documenti da archiviare per almeno 10 anni, che include elenco partecipanti, registro presenze, elenco docenti, progetto formativo e verbale di verifica finale.
- Modalità di erogazione: L’Accordo prevede quattro modalità: presenza fisica, videoconferenza sincrona (VCS), e-learning (asincrona) e modalità mista.
- Per la videoconferenza sincrona, ogni partecipante deve collegarsi individualmente tramite PC o tablet (non smartphone) e il soggetto formatore deve garantire procedure per il controllo accessi, registrazione presenze, gestione interventi e tracciamento.
- Per l’e-learning, è richiesta una piattaforma LMS che assicuri lo svolgimento effettivo e il completamento delle attività, la partecipazione attiva del discente e la tracciabilità fino al singolo contenuto formativo (SCORM).
- Verifiche:
- La verifica di apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi. Può consistere in test a risposta multipla (30 domande per corsi base, 10 per aggiornamenti, con almeno 70% di risposte corrette), colloqui individuali, simulazioni o prove pratiche. Se in videoconferenza, deve essere sincrona.
- Viene introdotto l’obbligo di monitorare l’ efficacia formativa per tutti i corsi destinati ai lavoratori, da effettuare tra i 6 mesi e 1 anno dal termine del corso, per valutare l’impatto sui comportamenti.
- La valutazione del gradimento è obbligatoria per tutti i corsi, tramite questionari anonimi, per rilevare la soddisfazione dei partecipanti.
- Sanzioni per Mancata Formazione:
- Datore di Lavoro:
- In caso di mancata formazione obbligatoria, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni amministrative consistenti, che vanno da 1.200 € a 6.400 € nei casi meno gravi. Per categorie specifiche (preposti, dirigenti) o per un numero maggiore di lavoratori (più di 5 o 10), gli importi possono raddoppiare o triplicare.
- Nei casi più gravi, come incidenti sul lavoro dovuti a mancata formazione, il datore di lavoro può incorrere in conseguenze penali, fino alla reclusione.
- Le autorità possono anche disporre la sospensione dell’attività aziendale fino alla regolarizzazione della formazione.
- Lavoratore:
- La partecipazione alla formazione è un obbligo imprescindibile per il lavoratore.
- Il rifiuto di partecipare alla formazione obbligatoria è considerato una “grave violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà” e può legittimamente giustificare il licenziamento per giusta causa.
- Sono previste anche sanzioni dirette per il lavoratore, come l’arresto fino a un mese o un’ammenda da 200 € a 600 € nei casi meno gravi.
In sintesi, l’Accordo Stato-Regioni 2025 non si limita a un semplice aggiornamento delle norme, ma riscrive in modo organico e sistemico il rapporto tra formazione, responsabilità e prevenzione. Si enfatizzano la strutturazione e la qualità della formazione, richiedendo maggiore rigore nella progettazione, erogazione e verifica dell’efficacia, con un coinvolgimento più consapevole e responsabile di tutte le figure aziendali, inclusi i datori di lavoro, e sanzioni chiare per chi non si adegua.
Per chiarire, si potrebbe pensare a questo nuovo Accordo come a un aggiornamento del “manuale di istruzioni” per la sicurezza in azienda. Prima, alcune istruzioni erano generiche o incomplete; ora, sono state riscritte con maggiore dettaglio, chiarendo chi deve fare cosa, come e quando. Inoltre, è stato aggiunto un capitolo specifico per i “capi” (datori di lavoro) e un sistema di “controlli di qualità” per assicurarsi che tutti abbiano non solo letto, ma anche compreso e applicato le istruzioni, con conseguenze più severe per chi non rispetta le regole.
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